Dott. Domenico Merlino – Senior Partner Link Audit

L’emancipazione economica di una nazione si raggiunge attraverso forme organizzate di successo in grado di creare, gestire e distribuire la ricchezza prodotta. La storia ci ha sempre consegnato forme di organizzazione e di governance di vario tipo. Esperienze diverse attraverso le quali si delinea la catena di comando e di controllo delle attività umane, in sintesi: repubblica, monarchia e dispotismo.

Partendo dalla teoria della separazione dei poteri, saranno passati in rassegna i caratteri fondanti di una organizzazione aziendale che ogni imprenditore dovrebbe seguire per definire l’assetto organizzativo in modo adeguato alle dimensioni aziendali. Il Codice Civile Italiano, di recente riformato, all’articolo 2086 “Gestione dell’impresa”, stabilisce specifici obblighi in merito alla catena di comando dell’impresa, facendo una precisa distinzione tra l’imprenditore non collettivo ed imprenditore collettivo. In particolare nel caso di imprenditore non collettivo la citata norma al comma 1 recita: “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”. E’ chiaro quindi che nel caso di impresa non collettiva, la responsabilità della gestione dell’impresa è identificata in prima battuta nel titolare stesso. Certo è, che qualsiasi soggetto che svolge attività di impresa ha la naturale necessità di strutturare una organizzazione, ma sotto il profilo delle responsabilità, l’imprenditore individuale ha meno incombenze di formalizzare la sua organizzazione.

Diverso è invece il caso dell’imprenditore collettivo, infatti la citata norma al comma 2 recita “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Tradotto, qualsiasi attività di impresa esercitata in modo collettivo richiede una evidenza, aggiungerei documentale, in merito alla istituzione di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. Questo assetto deve essere anche in grado di rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita di continuità aziendale.

Nelle pagine che seguono saranno trattati gli aspetti caratterizzanti un adeguato assetto organizzativo.

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Adeguati assetti Organizzativi