Molte società a responsabilità limitata scoprono l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore solo quando lo segnala la banca o il commercialista. Conoscere i limiti in anticipo permette di scegliere con calma e di organizzare il primo incarico.

Quando scatta l’obbligo

Secondo l’art. 2477 del codice civile la nomina è obbligatoria se la S.r.l.:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro, 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Quando cessa

L’obbligo viene meno quando, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei limiti è stato superato.

Revisore o collegio sindacale

La S.r.l. può nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore legale (persona fisica o società di revisione). La scelta incide sulle funzioni: l’organo di controllo vigila anche sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, mentre il revisore svolge la revisione legale del bilancio.

Il primo anno di revisione

Il primo incarico richiede di verificare anche i saldi di apertura. Conviene quindi nominare il revisore per tempo, prima della chiusura dell’esercizio, così da pianificare la partecipazione all’inventario di magazzino e le richieste di conferma a banche, clienti e fornitori.

Questa nota ha finalità informative e non sostituisce un parere professionale sul singolo caso.